L'esperto rispondeContrattazione

Proroga contratto a termine in deroga Covid-19

di Alberto Bosco

La domanda

Un lavoratore assunto per la prima volta da un'azienda edile il 16.07.2021 con contratto a termine acausale fino al 06.08.2021, dovendo svolgere le stesse mansioni e livello viene riassunto a tempo determinato con il rinnovo ai sensi del decreto sostegni l.69/2021 (deroga Covid) dal 23.08.2021 al 30.10.2021. A tale data è possibile prorogare il contratto in essere ai sensi della normativa ordinaria, ovviamente entro il limite massimo dei dodici mesi, ad esempio 28.02.2022?

La norma che interessa chi ha formulato il quesito è l'art. 17 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). Esso dispone che, all'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (legge 17 luglio 2020, n. 77), il co. 1 è sostituito dal seguente: 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 2. Le disposizioni di cui al co. 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Ora, una nuova proroga è possibile (nel rispetto dei 24 mesi di durata massima, periodi già utilizzati inclusi) ma occorre che sia indicata una delle cd. causali previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

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