L'esperto rispondeContrattazione

Addetta alla vendita impiegata oppure operaia

di Callegaro Cristian

La domanda

Un'azienda che applica il CCNL Terziario deve assumere una lavoratrice con mansione di addetta alle vendita ovvero dovrà consigliare ed informare i clienti sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, smistare merci, prendere nota di quelle in entrata ed uscita dal negozio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni simili. Andrà inquadrata come impiegata oppure operaria?

La risposta al quesito del lettore non può trovare una risposta, senza prima aver analizzato in modo dettagliato ed esaustivo tutte le mansioni che andrà a svolgere la lavoratrice. Una volta effettuata tale attività, occorrerà, al fine di addivenire ad un inquadramento quanto più corretto possibile, tenere in considerazione quanto segue. Innanzitutto analizziamo di seguito la definizione riferita alle qualifiche, in particolare quelle dell'impiegato e dell'operaio. L'art. 1, R.D. 13 novembre 1924, n. 1825, definisce l'impiegato come colui che, professionalmente presta la propria attività alle dipendenze di un imprenditore privato, con la funzione di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera. La prestazione di lavoro dell'impiegato si caratterizza, dunque, per la collaborazione all'impresa (che consiste in compiti di organizzazione, propulsione, direzione e vigilanza) e la professionalità, intesa come abitualità della prestazione. L'art. 1, R.D. 1825/1924, distingue la collaborazione di concetto da quella d'ordine, senza però definirle. Per la Cassazione, il criterio distintivo consiste non tanto nel carattere intellettivo della prestazione, quanto, piuttosto, nella parziale autonomia dell'impiegato di concetto rispetto ai superiori, autonomia da valutare non in ragione dell'incarico conferito, ma del lavoro effettivamente svolto. L'art. 1, R.D. 1825/1924 fornisce una definizione in negativo dell'operaio, essendo tale il lavoratore che non può essere inquadrato in nessuna delle altre categorie. Con riguardo alla distinzione tra impiegato ed operaio, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che sia determinante, non il carattere intellettuale o manuale del lavoro prestato, bensì il grado della collaborazione fornita dal lavoratore al datore; mentre la prestazione dell'impiegato si caratterizza per l'attività di “collaborazione all'impresa”, quella dell'operaio si caratterizza per la “collaborazione nell'impresa”, consistente in un generico apporto al processo produttivo, realizzato mediante la mera attuazione delle direttive ricevute. La distinzione tra impiegati ed operai è oggi parzialmente superata dall'introduzione, ad opera della contrattazione collettiva, di un nuovo sistema di inquadramento professionale: si tratta del sistema di inquadramento unico. Esso si fonda su una classificazione unica dei lavoratori, che vengono ordinati in una pluralità di livelli professionali, definiti in relazione alla valutazione della generica capacità professionale (c.d. professionalità) e non più, come avveniva in passato, per gruppi di qualifiche all'interno delle varie categorie. L'appartenenza a tali categorie è determinata sulla base di declaratorie (definizioni generali delle caratteristiche dell'attività prestata) ed esemplificazioni (elencazione delle mansioni pertinenti ai diversi profili professionali). Attraverso il sistema di inquadramento unico si è verificata una tendenziale unificazione del trattamento economico e normativo. Proprio per quanto detto sopra, non di rado è necessario operare un'analisi finalizzata ad individuare la qualifica da attribuire al lavoratore. Ciò accade sostanzialmente allorquando lo stesso lavoratore svolge mansioni promiscue. Nell'ipotesi di svolgimento di mansioni aventi contenuti diversi tra loro, la qualifica da attribuire al lavoratore dipendente va determinata con riferimento al contenuto delle mansioni prevalenti ovvero la mansione primaria e maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cassazione n. 15736/2013). Al fine di accertare quale sia questa mansione si deve procedere all'individuazione di quelle mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma occorre anche accertare se queste prevalgono sotto il profilo quantitativo (Cassazione n. 9/2001). Dopo aver definito in modo esaustivo delle mansioni svolte dal lavoratore, l'attribuzione della qualifica potrà avvenire attraverso l'applicazione dei criteri sopra indicati.

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