Apprendistato oltre il 30° anno
La risposta è negativa, poiché il limite di età per l'assunzione in apprendistato del II tipo, ossia quello professionalizzante, è fissato a 29 anni (ossia, al massimo, 29 anni e 364 giorni, e quindi 30 non compiuti). A tale regola fanno eccezione la cessione del contratto e il trasferimento d'azienda; peraltro, in tali casi, il rapporto non viene interrotto ma è fatto proseguire in capo al datore di lavoro subentrante. Nel caso rappresentato nel quesito, l'unica possibilità consiste nella riassunzione – da parte del nuovo datore – con un nuovo contratto di apprendistato, sempre del II tipo, per la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore, laddove egli risulti però percettore di un trattamento di disoccupazione (es. la NASpI): in tal caso, per espressa previsione normativa, non si applica alcun limite di età (art. 47, co. 4, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).