Esonero ex apprendista l.205/2016 art. 1 c.106
L'articolo 1 co. 106 della legge di bilancio 2018 /legge 205/2017 stabilisce che l'esonero di cui alla medesima legge si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. Come precisato nella circolare INPS 40/2018 l'esonero si applica a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto dall'articolo 47 co. 7 del decreto legislativo 81/2015, pertanto si aggiunge a quest'ultimo. La risposta al quesito è positiva.