L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro straordinario commercio

di Callegaro Cristian

La domanda

Ad un dipendente assunto al 1° o al 2° livello del ccnl commercio, con la qualifica di impiegato addetto alle vendite con funzioni direttive, è dovuto il pagamento del lavoro straordinario? Oppure si intende compreso nella paghe tabellare?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi stabilisce, all'articolo 146, che “al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti: - la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per le ore prestate di domenica; - la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività; - la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio. Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno”. Ne consegue che, al di fuori delle maggiorazioni sopra indicate per le quali compete anche ad essi la maggiorazione correlata, per tali lavoratori non competono i relativi trattamenti economici per le altre fattispecie di lavoro straordinario. Pertanto, sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, il lettore dovrà prima di tutto stabilire che lo stesso rientra nella definizione di cui all'articolo 146 del c.c.n.l. Se vi rientra, dovranno essere corrisposti soltanto i trattamenti economici richiamati nello stesso articolo. Se, invece, non vi rientra, spetteranno al lavoratore tutti i trattamenti economici correlati all'orario di lavoro. Oltre a quanto rappresentato per la situazione specifica, è opportuno tenere in considerazione in via generale il cosiddetto principio di ragionevolezza delle prestazioni di lavoro straordinario. In giurisprudenza, infatti, la Corte di Cassazione ha sovente ribadito l'orientamento secondo il quale, benché il personale con mansioni direttive sia escluso dalla disciplina legale limitativa dell'orario di lavoro, lo stesso ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario nel caso in cui la disciplina collettiva delimiti anche per esso l'orario normale e tale orario venga in concreto superato, ovvero qualora la durata della prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Il limite della ragionevolezza, rappresentato dalla soglia oltre la quale l'ulteriore estensione della prestazione lavorativa non è più ragionevole, è affidato all'apprezzamento del giudice di merito

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