L'esperto rispondeContenzioso

Conciliazione in sede sindacale

di Imbriaci Silvano

La domanda

Per rendere inoppugnabile l'accordo raggiunto con un lavoratore attraverso una conciliazione in sede sindacale è necessario il deposito della conciliazione stessa presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ? In caso di risposta affermative si chiede se il deposito debba essere effettuato presso la sede provinciale territorialmente competente.

Le conciliazioni raggiunte in sede sindacale sono considerate a tutti gli effetti delle conciliazioni individuali e si differenziano da quelle raggiunte in sede amministrativa soltanto in ragione della sede presso la quale sono raggiunte. Ne consegue che la conciliazione esperita in sede sindacale è soggetta alla stessa efficacia di quella raggiunta in sede amministrativa. L'art. 412 ter c.p.c. rinvia alla disciplina contenuta nei contratti collettivi, ma non vi è una procedura standard da seguire. L'unica differenza rispetto alla conciliazione in sede amministrativa è rinvenibile nel fatto che il verbale non deve essere depositato direttamente nella cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 411, co. 3, Cpc. Infatti, il verbale di avvenuta conciliazione deve essere depositato presso l'ITL (sede territorialmente competente) a cura di una delle parti in prima persona o per il tramite di un'associazione sindacale. A sua volta, il Capo dell'Ispettorato, o un suo delegato, deve accertarne l'autenticità, per, poi, provvedere a depositarlo presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Solo a questo punto il Giudice, su istanza della parte interessata, una volta accertata nuovamente la regolarità formale del verbale, lo dichiara esecutivo con un proprio apposito decreto. La giurisprudenza di merito, in qualche caso isolato, non vede di buon occhio le conciliazioni in sede sindacale in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, nel senso che le ritiene impugnabili (cfr. Trib. Roma, 8 maggio 2019, n. 4354). Ma si tratta di orientamenti isolati. In ogni caso la regola generale è quella per cui la conciliazione sottoscritta in sede sindacale è impugnabile da parte del lavoratore soltanto in presenza di un vizio del consenso o in difetto di assistenza da parte del rappresentante sindacale, mentre è preclusa al giudice qualsiasi valutazione in ordine alle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni (Cass. n. 9006 del 1 aprile 2019).

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