L'esperto rispondeContrattazione

CCNL Edili Artigianato

di Callegaro Cristian

La domanda

Il CCNL Edili Artigianato prevede che il contratto è applicabile per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali.... Per quanto riguarda le piccole e medie imprese è corretto considerare i limiti previsti dall'Unione europea: piccola impresa < 50 occupati ULA e =< a 10 milioni fatturato media impresa < 250 occupati ULA e =< 50 milioni fatturato. Potrebbero nascere contestazioni da parte dell'inps in merito alla corretta applicazione del contratto e del relativo versamento dei contributi?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini ha efficacia “in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443, e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: (…)”. Per quanto riguarda il concetto di piccola e media impresa si ritiene corretto fare riferimento ai parametri definiti a livello europeo, recepiti dall'Italia attraverso il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Secondo tale disposizione i parametri sono rappresentati da numero di dipendenti, fatturato annuo e totale in bilancio. Riguardo al quesito finale, vale a dire se possono nascere contestazioni da parte dell'Inps in merito alla corretta applicazione del contratto e del relativo versamento dei contributi, come precisato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 dell'11 marzo 2020, le problematiche inerenti al corretto inquadramento aziendale – dal quale deriva l'individuazione degli obblighi contributivi dell'impresa – sono antecedenti rispetto alle questioni relative all'individuazione del c.c.n.l. applicabile. Ciò in quanto, come ribadito dalla circolare ministeriale, l'inquadramento effettuato in base all'attività svolta dall'impresa ha ricadute sulla individuazione del c.c.n.l. applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989 che, secondo quanto previso dalla norma interpretativa di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 549/1995, fa riferimento alla “categoria” di attività.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©