L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Requisiti società estera

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una società interinale Rumena somministra dei dipendenti a delle aziende italiane per 6 mesi. Che requisiti deve avere la società rumena?

Circa la somministrazione di lavoro ad opera di agenzie di somministrazione stabilite in Stati membri della Ue diversi dall'Italia (come nel caso della agenzia di somministrazione rumena di cui al quesito), il Ministero del lavoro ha chiarito che tali agenzie, per operare legittimamente in Italia, non necessitano dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 276/2003 a condizione che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza (nel caso di specie la Romania), equivalente rispetto a quello richiesto dalla legislazione italiana (v. circ. Minlav 14/2015 e 7/2005). Tali considerazioni si applicano anche al deposito cauzionale ed alla stipula di una garanzia fideiussoria (si richiede in proposito l'assolvimento di "obblighi analoghi" nello Stato di provenienza, volti a rendere effettiva la tutela del lavoratore nelle ipotesi di eventuali inadempimenti, di natura contributiva o retributiva, nel rispetto della legislazione dello Stato di provenienza). Da notare che alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia si applicano le disposizioni in materia di distacco trasnazionale decreto legislativo 136/2016 e succ.modd.. E' bene infine precisare, per completare la risposta al quesito, come in base all'articolo 4 co. 3 di tale ultimo decreto , nei casi in cui la prestazione di servizi si concretizzi in una somministrazione di lavoratori, “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015” . Tale ultima norma (conforme all'articolo 5 della direttiva 2008/104/CE) stabilisce che, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Tale tutela, secondo quanto riferito nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 2/2021, si applica alla somministrazione trasnazionale (anche ai cd. distacchi a catena). Ne segue che ai lavoratori somministrati a livello transnazionale, viene garantita una sostanziale parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell'utilizzatore, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, trovando integrale applicazione la contrattazione collettiva dell'impresa italiana utilizzatrice. Si noti che tale parità di trattamento è più incisiva rispetto a quella prevista per i lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Infatti questi ultimi godono soltanto di una parità riferita ai livelli minimi di condizioni di lavoro (cd. “nocciolo duro”).

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