Fruizione agevolazione under 36 residua
L'incentivo occupazionale previsto dalla Legge n.178/2020 per le assunzioni ( o trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno età e che non abbiano mai intrattenuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato disciplinato in via di prassi amministrativa attraverso la Circolare Inps n.56 del 12 aprile 2021. Il punto 6 della predetta Circolare provvede a disciplinare i casi particolari nell'ambito dei qual l'esonero può comunque essere legittimamente fruito. A tal riguardo viene espressamente confermato che, al pari di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 103 della legge di Bilancio 2018 l'esonero previsto dalla Legge n.178/2020, spetta anche in caso di nuova assunzione di un lavoratore per il quale in passato sia stato fruito l'incentivo. Secondo quando indicato dall'INPS l'azienda che assume può beneficiare dell'incentivo residuo, prescindendo dal fatto che il medesimo lavoratore abbia in precedenza sottoscritto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Attraverso il punto 6 della sopracitata Circolare viene ulteriormente specificato che “si potrà procedere al riconoscimento dell'agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022”. Nel caso in esame, dunque, stando a quanto indicato dall'INPS, l'azienda B potrà beneficiare dell'incentivo non fruito dall'azienda A, anche nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'assunzione presso l'azienda B abbia già compiuto il trentaseiesimo anno di età.