L'esperto rispondeAgevolazioni

Esonero assunzioni di donne lavoratrici

di Marcello Mello

La domanda

Si chiede se l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022 Art. 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche ai premi assicurativi Inail. In caso affermativo in quale misura legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 quindi 50% oppure al 100%.

L'art. 4, cc. 8, 11 e 12, L. 92/2012 ha previsto un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti all'INPS (inclusi i premi assicurativi dovuti all'INAIL – INAIL, circolare 28/2014; INPS, circ. 111/2013 e msg. 12212/2013) a carico dei datori di lavoro. L'art. 1, c. 16 e ss., L. 178/2020 ha elevato al 100% l'ammontare del suddetto sgravio. In questo caso, però, ci sono indicazioni contrastanti. L'INPS, infatti, con la circolare 32/2021, in continuità con quanto già precisato in precedenza, ha incluso nell'esonero in commento anche i premi assicurativi INAIL al 100%. L'INAIL, al contrario, nelle istruzioni operative del 29.12.2021 sull'Autoliquidazione, ha chiarito che, fermo restando quanto previsto dalla L. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (esonero di contributi e premi al 50%), sentito il Ministero del Lavoro, la disposizione di cui alla L. di Bilancio 2021 non si applica all'INAIL e che l'esonero sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione INPS con esclusione, quindi, dei premi assicurativi.

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