L'esperto rispondeContrattazione

Permessi studio ccnl commercio

di Callegaro Cristian

La domanda

Il CCCN confcommercio prevede il diritto ad usufruire di 150 ore nel triennio per la frequenza di corsi di studio e 40 ore per la preparazione degli esami. Si chiede se i giorni dell'esame, cui non fa cenno il suddetto contratto, sono ricompresi come permessi all'interno delle 150 ore o se devono essere considerati aggiuntivi rispetto alle 150 40 ore e concessi sulla previsione della legge n. 300/1970 art. 10 titolo 1.

L'articolo 171 (diritto allo studio) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi prevede che “Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno (…)”. L'articolo 166 dello stesso contratto collettivo stabilisce che “(…) Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova)”. Sulla base delle disposizioni contrattuali di cui sopra, si ritiene che i permessi riferiti ai giorni dell'esame esulino da quelli relativi alla frequenza (nel caso specifico, 150 ore) da quelli aggiuntivi per la preparazione degli esami (40 ore) e pertanto debbano essere considerati aggiuntivi rispetto alle due fattispecie appena citate.

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