L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Agevolazioni e licenziamento periodo prova

di Marcello Mello

La domanda

Una azienda licenzia un dipendente per mancato superamento periodo di prova, ha diritto, per le future assunzioni, a fruire di agevolazioni contributive, o la tipologia di licenziamento sopra indicate inibisce tale diritto?

Il licenziamento del lavoratore in prova rientra nel novero dei c.d. licenziamenti ad nutum, in cui vige il regime della libera recedibilità dal rapporto (art. 2118 c.c.), con il solo obbligo di dare il preavviso. Nei predetti casi, il datore di lavoro non è obbligato a comunicare per iscritto il licenziamento, né a motivarlo. Il lavoratore, in sostanza, può essere licenziato liberamente, senza che sia necessaria la sussistenza di ragioni che integrino la fattispecie della giusta causa e del giustificato motivo (oggettivo e soggettivo). Premesso quanto sopra, al fine di verificare se la suddetta fattispecie sia ostativa alla fruizione di determinati benefici contributivi, occorre effettuare una verifica caso per caso. A titolo esemplificativo, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 10 a 15, della L. 178/2020, il beneficio contributivo (assunzione di giovani under 36), spetta nel rispetto di determinate condizioni (si veda anche circolare INPS 56/2021), tra cui: - i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. In questo caso, il licenziamento ad nutum del lavoratore in prova, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti di legge, non sarebbe di impedimento all'agevolazione in commento.

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