Assunzione in apprendistato e licenziamento per GMO
Al contratto di apprendistato, disciplinato dagli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 si applica un regime contributivo ad hoc, pertanto, nello specifico, non si parla di agevolazioni contributive in senso stretto. Il datore di lavoro, per poter avere accesso alla possibilità di sottoscrivere questa tipologia contrattuale, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi, deve: - ai sensi dell'art. 1, co. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettare gli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - osservare il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.150/2021. Di contro, non occorre il possesso del DURC, documento che attesta la regolarità contributiva del datore di lavoro, non si è soggetti al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e non è richiesto che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore di lavoro. Circa l'incompatibilità di una nuova assunzione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo valgono le normali regole, ovvero, è sempre consentito all'azienda assumere personale addetto a mansioni diverse da quelle che venivano svolte dal lavoratore licenziato.