L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine “ordinario” e stagionale

di Alberto Bosco

La domanda

Un'azienda vorrebbe sostituire una dispendente in maternità con una lavoratrice già assunta con contratto a termine acausale di 12 mesi, in scadenza. In tal caso è possibile prorogare il contratto in essere, inserendo la causale "sostituzione maternità" o si ritiene necessario instaurare un nuovo rapporto al termine dello stop and go?

La questione è abbastanza complessa e, date le possibili conseguenze, molto “delicata”. Infatti, mentre la norma non pone particolari condizioni alla proroga del contratto a termine – salvo il rispetto del massimo di 4 proroghe, il limite dei 24 mesi in tutto (salvo deroga del contratto collettivo) nonché l'indicazione delle causali se si superano i 12 mesi – il Ministero del Lavoro crea qualche difficoltà. In particolare, nella circolare 30 luglio 2014, n. 18, ha precisato che … le proroghe sono ammesse …. indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla “stessa attività lavorativa” per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Lo stesso Ministero, con la circolare 31 ottobre 2018, n. 17, ha poi ribadito che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a termine modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Quindi, ove mansione e motivazione non coincidano, molto meglio un rinnovo, previo rispetto delle cd. pause intermedie.

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