Contratto a termine “ordinario” e stagionale
La questione è abbastanza complessa e, date le possibili conseguenze, molto “delicata”. Infatti, mentre la norma non pone particolari condizioni alla proroga del contratto a termine – salvo il rispetto del massimo di 4 proroghe, il limite dei 24 mesi in tutto (salvo deroga del contratto collettivo) nonché l'indicazione delle causali se si superano i 12 mesi – il Ministero del Lavoro crea qualche difficoltà. In particolare, nella circolare 30 luglio 2014, n. 18, ha precisato che … le proroghe sono ammesse …. indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla “stessa attività lavorativa” per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Lo stesso Ministero, con la circolare 31 ottobre 2018, n. 17, ha poi ribadito che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a termine modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Quindi, ove mansione e motivazione non coincidano, molto meglio un rinnovo, previo rispetto delle cd. pause intermedie.