L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento con contratto di rioccupazione

di Nobis Gianfranco

La domanda

Un'azienda ha licenziato un lavoratore che aveva assunto con contratto di rioccupazione (data assunzione 07/10/2021 e data licenziamento 30/01/2022). Questo comporta il recupero da parte dell'Inps dell'agevolazione contributiva. Si deve aspettare che sia l'Inps a richiedere la differenza contributiva oppure l'azienda può mettersi in regola anticipatamente? Magari anche con la busta di gennaio 2022?

Il beneficio contributivo relativo al contratto di rioccupazione è stato disciplinato dall'articolo 41 e successivi del Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021. La misura agevolativa, riconosciuta con l'intento di rilanciare l'inserimento del mercato del lavoro di soggetti disoccupati durante la pandemia, consiste in uno sconto sulla contribuzione datoriale, nel periodo compreso tra il primo luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021, pari al 100% del costo del lavoro nel limite di € 6.000 annui da parametrare su base mensile ( € 500,00 – 6.000,00/12). Presupposto per l'applicazione della misura è la sottoscrizione di uno specifico contratto di rioccupazione, il quale comporta“la stipula di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo”. L'INPS ha disciplinato la fruizione della misura attraverso la Circolare 115/2021 ed il messaggio n.3050/2021 omettendo però di fornire specifiche indicazioni in caso di restituzione generate dal mancato rispetto di uno dei requisiti posti dalla norma. Nel caso, quindi, sia intervenuto il licenziamento del lavoratore, durante oppure al termine del periodo d'inserimento, si consiglia di procedere autonomamente e con immediatezza nel produrre una regolarizzazione dei flussi Uniemens, con contestuale restituzione delle somme, seguendo le indicazioni fornite dall'istituto con il messaggio n.4973/2016.

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