Obbligatorietà contributi enti bilaterali
La legge di bilancio 2022 contiene diverse disposizioni, ma non appare molto chiaro a cosa sia esattamente riferito il quesito. In ogni caso l'art. 53 del CCNL Metalmeccanici Confapi prevede che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo. Dunque, il datore di lavoro, sebbene corrisponde l'EAR, potrebbe comunque essere esposto a un contenzioso qualora un dipendente chiedesse anche le prestazioni del welfare contrattuale erogato dalla bilateralità.