Riders per consegnare ghiaccio a Milano
In linea di massima, quanto al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, va tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. A tale riguardo, è consigliabile una lettura delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare 30 ottobre 2020, n. 7), che paiono piuttosto stringenti. In tal caso, a ogni modo, è preferibile sperimentare la via della certificazione del contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. Soluzione più tranquilla è certamente costituita dal ricorso al contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”), disciplinato dagli articoli 13-18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Ultima alternativa è il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale, nei limiti di importo tassativamente previsti.