L'esperto rispondeContrattazione

Sostituzione maternità con lavoratrice in forza

di Alberto Bosco

La domanda

CCNL Nettezza Urbana, art. 11 e accordo di rinnovo 09.12.2021. Una società con sede operativa in una città turistica assume un dipendente con rapporto a termine all'01/01/2022 fino al 31/05/2022; in seguito il contratto verrà prorogato ma per ragioni stagionali (01/06-30/09). Al termine della stagione estiva il contratto può essere prorogato in modalità ordinaria rimanendo nei 12 mesi di acausalità posto che il periodo stagionale non rileva per il computo? O è necessario il rinnovo senza stop and go? Le proroghe per stagionalità rilevano ai fini delle 4 proroghe concesse in modalità ordinaria?

Premesso che il lettore non precisa a quale CCNL faccia riferimento (aziende municipalizzate, private, ecc.), abbiamo la seguente sequenza: a) primo rapporto (ordinario ma acausale), di durata pari a 5 mesi; b) secondo rapporto (stagionale), oggetto di proroga con durata pari a 4 mesi; c) ultimo rapporto (non si comprende se di 3 o 7 mesi). A ogni modo, pare di potersi precisare quanto segue: a) il Ministero del lavoro (circ. 30 luglio 2014, n. 18; circ. 31 ottobre 2018, n. 17) ha precisato che le proroghe sono ammesse …. indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla “stessa attività lavorativa” per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, e che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a termine modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto; b) poiché i contratti a termine per attività stagionali costituiscono un'eccezione al limite di durata massima stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, deve ritenersi che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrano alla determinazione del limite di durata massima ex art. 19, co. 1, che riguarda i contratti per attività non stagionali (ancora il Ministero con la Nota 20 maggio 2016, n. 15); c) l'articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, mentre per i contratti stagionali non richiede che sia indicata la causale (nei casi in cui essa è prevista), viceversa non li esenta dal rispetto del limite delle 4 proroghe. In generale, questa “alternanza” di proroghe tra contratto ordinario, stagionale e poi di nuovo ordinario potrebbe essere impugnata da parte del lavoratore. Nell'ipotesi in esame, pare più prudente prorogare sempre per l'attività ordinaria, restando comunque nei 12 mesi di durata massima, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

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