L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Tassazione TFR lavoratori impatriati

di Salvatore Servidio

La domanda

Come previsto da D.Lgs 147/2015 e successivo DL 34/2019, per i lavoratori impatriati che rispettano i requisiti, l'abbattimento del 70% sull'imponibile fiscale è applicabile solo al fine del calcolo dell'Irpef o anche al fine del calcolo delle addizionali regionali e comunali all'irpef? Tale abbattimento viene effettuato anche per la tassazione del Tfr?

Rispondendo al quesito prospettato, si premette che l'agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Riguardo la prima domanda, è da ritenere che i lavoratori impatriati pagano l'IRPEF e le addizionali, solo sulla parte di reddito imponibile. Quanto all'istituto del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), è possibile affermare che si tratta di quei redditi che si esclude dalla tassazione IRPEF poiché assoggettato ad una tassazione separata e non a quella ordinaria così come tutte le altre somme percepite una tantum che non sono assoggettata alla tassazione ordinaria progressiva dell'IRPEF. Infatti, gli importi percepiti come liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro, non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (sia essa effettuata con modello 730 che con modello Redditi) poiché la tassazione separata viene applicata alla fonte dal datore di lavoro e comunicato all'Agenzia delle Entrate con la Certificazione Unica. Peraltro, con la risposta a interpello n. 904-611/2020, non pubblicata, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'applicabilità della norma ex art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147/2015, modificata dalla legge n. 11 dicembre 2016, n. 232 (Rientro Cervelli) anche per i redditi derivanti dalla corresponsione del TFR, affermando tra l'altro che “In tale caso, le somme percepite concorrono al reddito complessivo in modo pieno e non ridotto per effetto del beneficio derivante dall'abbattimento della base imponibile nella misura del 50%. Conseguentemente, non può essere esteso il regime fiscale degli impatriati alle somme incassate a titolo di TFR e, pertanto, i relativi imponibili non possono essere ridotti del 50%, né nel caso di tassazione separata propriamente detta, né nel caso in cui, risultando più favorevole, si applichi l'art. 17, comma 3, del TUIR con determinazione del reddito complessivo dell'anno di percezione.”. Quindi la seconda risposta si ritiene essere negativa.

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