di Giovanni Scoz

La domanda

Un'azienda opera nel campo della progettazione, realizzazione messa in opera di impianti di illuminazione, videoproiezione, amplificazione scenografie per la produzione di spettacoli, congressi, presentazioni aziendali. Codice Ateco 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli. Le mansioni dei lavoratori dipendenti e le professionalità dei lavoratori autonomi riguardano tecnici video, tecnici del suono, tecnici delle luci, falegnami, elettricisti, personale amministrativo e addetti al trasporto. Chiediamo conferma che l'attività svolta rientri nell'inquadramento INPS Lavoratori Spettacolo. Si chiede, inoltre, come gestire la contribuzione dei falegnami ed elettricisti autonomi che versano la Gest. Artigiani.

Se l'Azienda X svolge – come attività principale- un'attività “funzionale alla produzione di uno spettacolo” (come si desume dal codice ateco 773994 e coerente con l'attività descritta) vale a dire svolge attività di progettazione realizzazione e messa in opera di impianti e macchinari – audio video luci – per la realizzazione di spettacoli… sarà attratta dalle regole previdenziali previste dall' Inps Ex Enpals (qui di seguito FPLS). Confermiamo quindi che l'inquadramento previdenziale (FPLS) è corretto. Ricordiamo infatti all'Azienda X, poiché opera nel settore dello spettacolo dovrà inquadrare tutti i suoi lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale instaurata (siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi occasionali e/o professionali) alla normativa specifica dello spettacolo (FPLS). Per completezza segnaliamo che la Circolare Inail (11 del 24 febbraio 2022) ha previsto, ai fini del conteggio del premio Inail, l'inclusione dei compensi liquidati ai lavoratori autonomi (precedentemente esclusi). Riguardo al secondo quesito (falegnami ed elettricisti autonomi assoggettati ad Inps Artigiani) l'Azienda X evidenzia, senza alcuna responsabilità, un grave difetto della legislazione vigente che provoca, agli effetti pratici, una duplicazione contributiva sullo stesso imponibile. Come è noto infatti gli artigiani (falegnami e elettricisti, lavoratori autonomi con una propria posizione iva) versano la contribuzione - per la propria attività principale - all' Inps Sez. Artigiani (con il meccanismo della contribuzione fissa e dei contributi variabili, in funzione del reddito prodotto). Nel momento in cui tali artigiani svolgono (anche) un'attività funzionale alla realizzazione di uno spettacolo, secondo la normativa Inps ex Enpals diventano dei “lavoratori dello spettacolo” e quindi i compensi introitati per tale attività (funzionali alla realizzazione di uno spettacolo) dovranno essere attratti alla contribuzione FPLS. La contribuzione FPLS dovrà essere versata dall'Azienda committente dopo aver operato la trattenuta previdenziale in capo all'artigiano (considerato a tutti gli effetti un “lavoratore dello spettacolo”). L'artigiano quindi, in termini pratici, dovrebbe riportare sulla fattura spiccata per l'attività afferente alla realizzazione di uno spettacolo la trattenuta inps ex enpals subita, al fine di ridurre dal proprio reddito imponibile (ai fini della contribuzione Inps artigiani) la quota di reddito introitata per l'attività di “spettacolo”. Purtroppo questa prassi, vuoi per la complessità dei conteggi, vuoi per il timore di dispersione contributiva (in due enti distinti, su periodi coincidenti) non viene mai operata. Non commentiamo il caso in cui l'artigiano sia tenuto al pagamento della sola quota contributiva fissa. A giudizio dello scrivente abbiamo notizia che in caso di controllo da parte degli organi accertatori, i funzionari, nel pieno rispetto della normativa prevista per il settore dello spettacolo, riprenderanno a contribuzione FPLS i redditi erogati ad artigiani e elettricisti (nel caso in cui non siano stati assoggettati a contribuzione FPLS) per le attività svolte per la realizzazione di spettacoli, nonostante tali soggetti possano facilmente dimostrare di aver assoggettato l'intero proprio reddito (per tutte le attività svolte) all' Inps Artigiani. Possiamo concludere che: 1) non risulta possibile, al momento, nel modello dichiarativo dell' artigiano, ridurre dal proprio reddito imponibile (ai fini previdenziali) la quota di reddito eventualmente già assoggettata ad altra contribuzione: nel quadro RR del modello dichiarativo (sezione titolare - artigiani e commercianti) non viene previsto nessun rigo ove indicare i redditi già assoggettato ad altra contribuzione (come invece previsto nel quadro RR sezione inps gestione separata); 2) non esiste, al momento, una procedura di rimborso dell'eventuale duplicazione contributiva nel caso in cui gli organi accertatori richiedano la contribuzione FPLS sulla quota di reddito afferente alla realizzazione di uno spettacolo (già assoggettato ad Inps Artigiani); 3) non risulta possibile, al momento, chiedere una compensazione d'ufficio della duplicazione contributiva, vale a dire non esiste una procedura per compensare (parzialmente) la contribuzione (erroneamente) versata all'Inps artigiani al FPLS poiché (come sostengono i funzionari ispettivi) i soggetti debitori risultano diversi (nel primo caso il debitore è l'artigiano, nel secondo caso il debitore è l'azienda committente); 4) non vige, al momento, (per i funzionari ispettivi ) l'attenuante dell'errato versamento fatto in buona fede, con sgravio totale delle sanzioni e degli interessi (salvo ricorrere di fronte ad un Giudice del Lavoro) In quesito posto dall'Azienda X evidenzia quindi una grave sovrapposizione normativa (sugli stessi redditi, senza possibilità di scelta) che determina, in termini pratici, una duplicazione contributiva. Ricordiamo, per ultimo, che la normativa specifica del settore Spettacolo è stata recentemente riformata (su questioni più generali, non specifiche rispetto al caso proposto): si vedano in particolare le seguenti circolari o messaggi Inps e Inail: * messaggio Inps n. 2563 - datato 9 luglio 2021 con il quale l'ente previdenziale ha disposto l'innalzamento del massimale per malattia e maternità da € 67,14 a € 100 euro giornaliero. * circolare Inps n. 132 del 10 settembre 2021 nella quale sono state ridefinite le regole per l'erogazione dell'indennità di malattia, oltre alla modifica del criterio per calcolare la retribuzione media globale giornaliera (limitandola alle ultime 40 prestazioni giornaliere rispetto alle precedenti 100) e ad una nuova modalità di erogazione dell'indennità di malattia. * Circolare n. 155 pubblicata il 20 ottobre 2021 con il quale l'Istituto previdenziale ha previsto l'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al FPLS, nel quale vengono incluse (retroattivamente con decorrenza dal 1 luglio 2021) anche le attività di insegnamento retribuite (o di formazione) connesse, riconducibile e riferibili al settore dello spettacolo, purché svolte con contratti di lavoro autonomo, a favore di enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche (o da queste organizzate). * Circolare Inps n. 163 del 29 Ottobre 2021 che ridefinisce le regole contributive necessarie per l'ottenimento delle prestazioni per i lavoratori e precisa nuovi dettagli riguardo alla contribuzione d'ufficio utile ai fini delle prestazioni, oltre ad istituire un'importante “agevolazione” prevista esclusivamente per la categoria degli Attori. * Circolare Inps n. 182 del 10/12/2021 che ha descritto l'ampliamento della platea dei fruitori dell'indennità di maternità e paternità estese anche ai lavoratori autonomi. * Circolare Inps n. 8 del 14/01/2022 ove si definisce l'ambito applicativo dell'ALAS (indennità disoccupazione a favore dei lavoratori dello spettacolo) * Circolare Inps n. 15 del 28/01/2022 ove vengono rideterminati i nuovi massimali e minimali aggiornati al 2022; * Messaggio Inps n. 550 del 3 Febbraio 2022 con il quale viene estesa la contribuzione di maternità a tutti i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali; * Decreto interministeriale del 22 gennaio 2022 ove si estende l'obbligo Inail a tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo; * Circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022 ove viene recepita il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2022 con il quale viene esteso l'obbligo Inail a tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo.

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