L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine e CCNL Alimentari

di Alberto Bosco

La domanda

Una società che applica il CCNL Alimentari artigianato in base al contratto nazionale di riferimento vorrebbe prorogare un rapporto di lavoro a un operaio superando la durata dei 24 mesi e portandola a 36 mesi come previsto dal contratto nazionale. Per questo tipo di contratto è corretto poter utilizzare personale a tempo determinato fino a 36 mesi sempre rimanendo nel limite massimo dei 4 rinnovi?

L'articolo 38 del CCNL Alimentari (artigianato) dispone che ai sensi dell'art. 19, co. 2: a) parte prima, del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore e lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro; b) parte seconda, del D.Lgs. n. 81/2015, qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso l'ITL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Il limite massimo di 4 riguarda le proroghe e non i rinnovi. Così, per esempio, sarà possibile, previa indicazione delle causali, stipulare 6 contratti a termine da 6 mesi ciascuno, oppure 3 da 12 mesi o ancora 18 contratti da 2 mesi ciascuno.

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