Doppio contratto di apprendistato
Il comma n.2 dell'art.44, del D.Lgs.81/2015 stabilisce che “2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche”; in ragione di ciò, per derogare al limite minimo di 24 ore settimanali previste dal CCNL Terziario Confcommercio relative al contratto di apprendistato professionalizzante p.time, è opportuno condividere tale necessità con le OO.SS, vista anche la particolare situazione rappresentata in cui, in contemporanea, si svolgerà un altro rapporto di apprendistato professionalizzante per la medesima qualifica, seppure in un settore merceologico diverso. Per quanto riguarda il CCNL Metalmeccanici Industria, la mancanza di un orario settimanale minimo pare consentire la stipula di un contratto di apprendistato sia per le residue 16 ore settimanali (date per certe le 24 ore nel CCNL Terziario), che per 20 ore, purché si ottemperi a quanto stabilito all'articolo n.4 dell'allegato al CCNL Metalmeccanici relativo all'apprendistato professionalizzante: “ La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche "on the job" e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.”