L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Adolescente - lavoro parziale - obbligo formativo

di Nobis Gianfranco

La domanda

Può un ristorante (CCNL pubblici esercizi) assumere un adolescente (che ha assolto l'obbligo d'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622, legge 296/2006 e che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo è iscritto ad una scuola superiore) a tempo parziale nel suo tempo libero e soprattutto nel sabato e nella domenica? Ci sono limiti da considerare per non violare l'obbligo formativo dell'adolescenti (per esempio ai fini dell'orario massimo di lavoro settimanale, riposi giornalieri/settimanali)?

L'assunzione di un lavoratore durante il completamento del percorso di studi obbligatorio può essere regolarmente gestita attraverso la sottoscrizione di un contratto di apprendistato di secondo livello, così come previsto dal D.lgs. n.81/2015. In particolare, l'articolo 43 del citato Decreto provvede a disciplinare il contenuto dell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd secondo livello). L'accesso a tale forma contrattuale è ammesso per giovani che abbiamo compiuto 15 anni di età e fino al compimento del 25° anno. La base del rapporto di lavoro, strutturato in modo tale da coniugare al meglio la formazione svolta in azienda con il percorso di istruzione professionale svolta dall'Istituzione scolastica, è rappresentata dal piano formativo individuale, il quale, nel caso in commento, dovrà essere redatto dall'Istituzione formativa insieme all'azienda. La durata del rapporto di lavoro non potrà essere inferiore ai 6 mesi e, fermo restando la durata massima di tre ( o 4 anni per diploma professionale quadriennale), dovrà comunque essere determinata in funzione della qualifica o del diploma da conseguire.La disciplina del rapporto di lavoro, contenuta all'interno della contrattazione collettiva al quale si rimanda per maggiori dettagli, dovrà naturalmente tener conto dei limiti massimi in tema di prestazione lavorativa ordinariamente previsti dal Decreto Legislativo 66/2003 e dalla legge n.977/1967. Tali specifiche previsioni dispongono ad esempio che il minore non possa essere adibito al lavoro notturno ( svolto tra le 22 e le 6 del mattino) e debba beneficiare di due giorni di riposo possibilmente consecutivi, di cui uno cadente di domenica.

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