Contratto intermittente col “commesso on line”
Nella richiesta di interpello citata, si chiedeva se rientri nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal RD n. 2657 (punto 14), quella di “addetto alle vendite”. Il Ministero - premesso che il “commesso di negozio”, è un dipendente adibito a realizzare la vendita dei prodotti, il che implica mansioni che possono variare a seconda del tipo e dimensioni del negozio, reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento – aveva precisato che l'addetto alle vendite è un dipendente assegnato espressamente a mansioni di vendita, che si esplica nell'assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all'acquisto, anche con una consulenza sui prodotti provvedendo anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze. Esposto quanto sopra, la Nota precisa che non si può negare l'equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell'ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita. Quindi, la tipologia di contratto intermittente è configurabile anche nei confronti dell'addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Peraltro, con riferimento a tale figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente. Nel caso in esame, che non pare del tutto rientrare nella casistica di cui sopra, si potrebbe forse dimostrare che l'attività di vendita on line, e quindi di commesso, è quella prevalente. In ogni caso, si consiglia di non procedere alla stipula senza aver fatto prima certificare il contratto.