Volontari e soci volontari: assicurazione Inail
L'art. 18 del decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) prevede l'obbligo, per tutti gli enti del terzo settore che utilizzano le prestazioni di volontari, di assicurare questi ultimi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il decreto ministeriale Mise 6 ottobre 2021 ha stabilito le relative modalità attuative. L'Ente è tenuto a stipulare delle polizze assicurative con le compagnie assicurative (con le quali potrà liberamente contrattare le condizioni di polizza) per la copertura dei rischi di cui sopra in forma collettiva (ossia polizza unica per tutti i volontari) oppure per ciascun singolo volontario, anche per il tramite delle reti associative cui gli Enti aderiscono. La polizza garantisce la copertura per i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale (tale ultima circostanza si desume dal registro dei volontari attivi non occasionali, da predisporre preventivamente e sottoporre a vidimazione).