L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Coadiuvanti familiari dei professionisti

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La circolare Inps 78/2006 si riferisce alle ipotesi in cui il titolare d'impresa non sia iscrivibile alla Gestione, ma un parente o affine entro il terzo grado del medesimo titolare, partecipa al lavoro aziendale con tutti i requisiti di legge previsti per l'iscrizione come coadiutore (commerciante). Nel caso invece di un titolare professionista (quindi non imprenditore), come potrebbe risolversi la medesima situzione (es. medico coadiuvato dalla moglie non professionista)?

Nel caso di cui al quesito non sussiste una attività di tipo commerciale pertanto il familiare non è iscrivibile alla gestione commercianti come familiare coadiutore. Il professionista potrà eventualmente stipulare con il familiare un contratto di collaborazione, con iscrizione di quest'ultimo alla gestione separata Inps. Si tenga comunque presente che, nei casi in cui i soggetti del rapporto denunciato da studi professionali siano coniugi conviventi del datore di lavoro, il rapporto si presume gratuito e quindi escluso dall'obbligo assicurativo, senza necessità di accertamenti da parte dell'INPS, se le parti non forniscono prove "rigorose", cioè non soltanto formali, ma convincenti nel loro complesso, dell'onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata (cfr. circolare INPS 179/1989). Da notare inoltre che, a norma dell'articolo 54 co. 6-bis del TUIR non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista. Parimenti i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

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