L'esperto rispondeAgevolazioni

Compatibilità tra diversi esoneri L.178/2020

di Manuela Baltolu

La domanda

Ho una lavoratrice assunta a tempo indeterminato per la quale beneficio dell'esonero legge 178/2020, art. 1, commi da 16 a 19 (inserimento donne 100%). La stessa, però, presenta anche tutti i requisiti per beneficiare dell'esonero legge 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15 (esonero under 36). Assodata l'incumulabilità tra i due incentivi nei primi 18 mesi, è possibile, al termine di questo periodo, beneficiare dell'esonero under 36 per I residui 30 mesi (trattasi di datore di lavoro operante nel mezzogiorno)?

La circolare Inps 56/2021 art.8 afferma che “è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali prevista dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato”. Non si fa però alcun riferimento esplicito all'ipotesi di poter applicare in coda ai 18 mesi di sgravio L.178/2020 fruiti per assunzione a tempo indeterminato dell'under 36. Il messaggio Inps 3809/2021 ribadisce l'incompatibilità dei due esoneri e nel contempo la cumulabilità dell'esonero donne con altre misure diverse dall'under 36, specificando che per quanto riguarda la sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, “ove consentita, così come già precisato nella circolare n. 32/2021, si ricorda che la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”, e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.” In ragione di quanto sopra, per analogia con quanto previsto nella circolare 56/2021, sarebbe logico poter applicare l'under 36 successivamente all'esaurimento della L.178/2020 come prospettato nel quesito, ma manca in merito una conferma ufficiale di tale possibilità. È opportuno rilevare che, ad oggi, entrambe le agevolazioni contributive sono state autorizzate dalla UE solo fino al 30.06.2022

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