L’indennità di malattia e la ripresa dell’attività lavorativa
L'Inps ha stabilito nella circ. n. 145/1993 che, per l'indennizzabilità, nel secondo anno, della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri: - quando nell'anno di insorgenza dell'evento non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31 dicembre è autonomamente indennizzabile a partire dal 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni; - quando nell'anno di insorgenza dell'evento il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell'indennità, all'1 gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell'azienda). Nelle ipotesi previste dalla circ. n. 144/1988 rientrano, dunque, l'integrazione retributiva a carico del datore di lavoro oppure anche la fruizione delle ferie.