L'esperto rispondeRapporti di lavoro

L’indennità di malattia e la ripresa dell’attività lavorativa

di Josef Tschoell

La domanda

Abbiamo il caso di un lavoratore che si trova in malattia con un evento che si protrae dal 2020. L’Inps prevede che l’indennità spetti nell’anno successivo all’evento stesso e quindi nel 2021, per ulteriori 180 giorni, ma che per gli anni successivi l’erogazione dell'indennità per ulteriori 180 giorni sia subordinata alla ripresa dell’attività lavorativa. Ci si domanda se debba trattarsi di effettiva ripresa o se basti che ci sia imponibile contributivo generato da integrazione di retribuzione a carico della ditta oppure dalla fruizione di ferie.

L'Inps ha stabilito nella circ. n. 145/1993 che, per l'indennizzabilità, nel secondo anno, della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri: - quando nell'anno di insorgenza dell'evento non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31 dicembre è autonomamente indennizzabile a partire dal 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni; - quando nell'anno di insorgenza dell'evento il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell'indennità, all'1 gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell'azienda). Nelle ipotesi previste dalla circ. n. 144/1988 rientrano, dunque, l'integrazione retributiva a carico del datore di lavoro oppure anche la fruizione delle ferie.

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