di Gianfranco Nobis

La domanda

E'corretto trattenere l'indennità di mancato preavviso al dipendente di struttura sanitaria che ha rassegnato dimissioni volontarie con preavviso ma che di fatto non può lavorare nel periodo di preavviso perché sospeso per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale?

La generica funzione dell'istituto del preavviso è quella di evitare che l'improvvisa interruzione del rapporto di lavoro possa determinare un danno alla parte contrattuale non recedente. Il preavviso reso dal lavoratore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso dal rapporto di lavoro assurge quindi alla funzione di non ledere l'interesse alla produzione e garantire all'impresa la possibilità di adottare soluzioni adeguate al fine di garantire continuità operativa. Nel caso in esame occorre rilevare che il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, comunque disposto dal legislatore in determinati settori, risulti di fatto assente ingiustificato con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, senza corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento per tutto il periodo di sospensione. Risultando quindi assente per causa imputabile al lavoratore, si ritiene corretto applicare la trattenuta per mancato preavviso, anche nel caso in cui le dimissioni siano rese ne rispetto dei termini contrattualmente previsti.

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