Proroghe tra termine e somministrazione
Occorre premettere che, salvo diversa e più favorevole previsione del contratto collettivo, in caso di svolgimento di pari mansione e categoria legale, la sommatoria di tutti i rapporti a termine, somministrazione inclusa, non può comunque superare i 24 mesi. L'art. 34, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, così come novellato dal cd. decreto dignità, estende al rapporto tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni contenute agli articoli 21, co. 2 (pause tra un contratto e il successivo, cd. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di precedenza). Si ritiene, quindi che, dopo le 5 proroghe nell'ambito del contratto di somministrazione, non sia più consentito prorogare ulteriormente anche il contratto a termine.