di Gianfranco Nobis

La domanda

Mi conferma che solo per i codici ateco rientranti nelle divisioni 64,65 e 66 non è possibile applicare lo sgravio contributivo per assunzioni/trasformazioni under 36?

L'incentivo contributivo pari al 100% del costo del lavoro per assunzione di lavoratori che, non avendo mai in passato sottoscritto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non abbiamo compiuto il trentaseiesimo anno di età è stato normato ad origine dall'articolo 1, commi da 10 a 15 della Legge n.178 del 30 dicembre 2020. L'INPS ha provveduto a normare dal punto di vista amministrativo la fruizione della misura attraverso la Circolare n.56 del 12 aprile 2021 ed i messaggi n.3389 del 7 ottobre 2021 e n.403 del 26 gennaio 2022. Come noto la fruizione del beneficio, benché sia riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, settore agricolo compreso, prescindendo dalla natura imprenditoriale dell'attività svolta, soggiace ai limiti ed alle condizioni del quadro temporaneo per agli aiuti di stato delineato durante la crisi pandemica da Covid (Temporary Framework) . Come confermato dall'INPS con la Circolare Inps n.56/2021 ed il Messaggio n.403/2022, per effetto delle Decisioni n.1863 final del 19 marzo 2020 e n. 171 final del 11 gennaio 2022 assunte dalla Commissione Europea, le imprese del settore finanziario restano escluse dallo specifico quadro di aiuti. Si tratta delle imprese che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” -Financial and insurance activities, corrispondenti ai codici Ateco rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, ovvero le imprese che svolgono servizi finanziari, le assicurazioni e le attività ausiliarie ai servizi finanziari e alle attività assicurative. Si conferma quindi che i codici attività indicati non potranno beneficiare dell'esonero biennale per lavoratori under 36, tuttavia si segnala che la stessa Circolare Inps 56/2021, riconosce il perdurare del precedente esonero previsto dalle Legge n.205/2017 ( decontribuzione per 36 mesi del 50% del costo del lavoro nel limite annuo di € 3.000,00 per assunzioni o trasformazioni a T.I di soggetti che non abbiano computo il trentesimo anno di età e che non abbiano mai sottoscritto contratti di lavoro a tempo indeterminato ). Ne consegue quindi che il beneficio originario previsto dalla Legge 205/2017, il quale è escluso dai limiti previsti dalla normativa comunitaria, continui ad essere fruibile, anche per le imprese rientranti nei codici attività 64, 65 e 66, secondo le regole che ho hanno disciplinato in origine ( circolari Inps 40/2018 e 57/2020).

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