di AlbertoRozza

La domanda

Se un dipendente ha un atto di pignoramento di 1/5 dello stipendio, nel momento della cessazione del rapporto è possibile trattenere tale quantità dal TFR o è possibile trattenerlo tutto?

Il TFR erogato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro è pignorabile nei limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c., ovvero nel limite di un quinto per ogni credito o per tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni; di un terzo per crediti alimentari (o nella diversa misura stabilita dal presidente del tribunale).

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