Trattenuta 1/5 sul TFR
Il TFR erogato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro è pignorabile nei limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c., ovvero nel limite di un quinto per ogni credito o per tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni; di un terzo per crediti alimentari (o nella diversa misura stabilita dal presidente del tribunale).
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