L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Maternità contratto a termine

di Gianfranco Nobis

La domanda

Una dipendente con contratto a tempo determinato dal 1.6.22 al 30.6.22 dovrebbe godere della maternità obblgatoria dal 14.8.22 (data presunta parto 14.10.22). Se il contratto a tempo determinato non viene prorogato, essendo nei 60 gg intercorrenti tra la fine del contratto a tempo determinato e l'inizio della maternità obblgatoria, la dipendente ha diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS? La lavoratrice ha solo questo periodo (1.6.22 - 30.6.22) di lavoro, nei mesi-anni precedenti piccole prestazioni occasionali.

La disciplina del prolungamento al diritto alla corresponsione del trattamento economico equivalente al congedo di maternità obbligatorio è contenuta all'interno dell'articolo 24 del D.lgs. n.151/2001. In particolare, il comma 2 dell'articolo 24 stabilisce che il diritto al trattamento economico per maternità obbligatoria spetta alla lavoratrice, anche se tale diritto non sia ancora maturato al momento della sospensione del rapporto di lavoro o dallo stato di disoccupazione, nel caso in cui tra l'inizio del periodo di congedo e la data di sospensione o disoccupazione non siano decorsi più di 60 giorni. La norma stabilisce poi che nel computo dei 60 giorni non rilevano le assenze per malattia o infortunio sul lavoro, per congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, oppure per i periodi di mancata prestazione lavorativa prevista dall'eventuale contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale successivamente sottoscritto. Considerato quanto indicato, rispetto al quesito posto, si ritiene che la lavoratrice abbia diritto al pagamento dell'indennità in via diretta da parte dell'istituto.

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