L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi studio ccnl terziario

di Cristian Callegaro

La domanda

Letto l'art 171 sembra di aver capito che non spettano i permessi nelle aziende che hanno in forza meno di 30 dipendenti. Di quale tipologia di permessi può beneficiare il dipendente considerato che ha una anzianità aziendale di 2 anni ?.

L'articolo 171 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi prevede, in materia di diritto allo studio, che “(…) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività (…)”. A parere di chi scrive, il “passaggio” contrattuale “nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendente il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno” farebbe intendere che per le aziende al di sotto dei 30 dipendenti tale diritto sarebbe precluso anche per un solo lavoratore. In tale senso, pertanto, un organico inferiore ai 30 dipendenti sarebbe dirimente ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'articolo 171 del c.c.n.l.. Tale limite è logicamente posto a tutela del regolare svolgimento dell'attività lavorativa: l'azienda potrebbe in ogni caso applicare in modo più flessibile tale vincolo, concedendo il diritto in analisi altrimenti non previsto secondo le norme contrattuali; è inoltre consigliabile verificare eventuali disposizioni meno vincolanti nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello. Per completezza si segnala la possibilità di concedere anche congedi per la formazione di cui all'articolo 172 del c.c.n.l. (anche se in questo caso ci sarebbe, nel caso specifico) il vincolo dell'anzianità) e, secondo il disposto dell'articolo 166, “in casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all'art. 158, ovvero, ove esauriti, dalle ferie”. Sempre in riferimento all'articolo 166 del c.c.n.l. “ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione”. Il diritto a tali ultimi permessi compete se applicabile al caso concreto l'articolo 10 della legge n. 300/1970.

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