Contratto a termine dopo la somministrazione
No, assolutamente no. Il Ministero del Lavoro (si veda la circolare 31 ottobre 2018, n. 17), ha precisato che la somministrazione a termine dopo un contratto a tempo determinato – e viceversa – costituiscono rinnovo del contratto precedente, e quindi è necessario indicare la causale. Nel vostro caso, anche ove mancasse il primo rapporto in somministrazione, il 2° contratto a termine (quello che vorreste avviare ora, dopo lo stop and go) è certamente un rinnovo e, come tale, richiede che sia sempre indicata la causale.
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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