L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Richiesta deposito cauzionale

di Mario Gallo

La domanda

E' possibile per il datore di lavoro richiedere ai dipendenti a tempo determinato, un deposito cauzionale, da trattenere in busta, alla consegna dei dispositivi individuali di protezione ? il deposito verrà restituito alla riconsegna degli stessi DPI . Tale deposito deve essere inserito in un apposito regolamento aziendale ?

In riferimento al quesito posto dal gentile lettore si ritiene necessario puntualizzare che, in assenza di disposizioni specifiche in merito, appare necessario fare riferimento ai principi generali che regolano la materia dalla salute e la sicurezza sul lavoro, tenuto conto anche della disciplina in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al D.Lgs. n.81/2015. In primo luogo, si fa osservare che, sulla base di quanto prevede l'art.6, c.5, della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cd. direttiva “quadro”), l'art. 15, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che “Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Ora, appare del tutto pacifico che nella nozione di “misure” rientri anche l'obbligo che grava sul datore di lavoro di fornire a ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore i dispostivi di protezione individuali (DPI) necessari per lo svolgimento della mansione; inoltre, la citata norma, come si è visto, pone in modo categorico i relativi costi esclusivamente a carico del datore di lavoro. E proprio in relazione a tale previsione si fa osservare che in passato il Ministero del Lavoro e P.S. nell'interpello del 25 ottobre 2016, n.14, ha assunto una posizione interpretativa alquanto rigida, tendente a considerare nella nozione di “oneri finanziari” ogni tipologia di onere gravante, in qualsiasi modo, sulla lavoratrice e il lavoratore, connesso all'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro (il caso riguardava i costi per le visite mediche; per la Commissione Ministeriale sono a carico del datore di lavoro anche i costi di trasporto per raggiungere il luogo dove effettuare la visita, così come è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro il tempo necessario per lo spostamento e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, quindi da retribuire). Di conseguenza, seguendo tale linea interpretativa dell'art.15, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, si nutrono alcuni dubbi in merito alla soluzione prospettata, in quanto pur trattandosi di un deposito cauzionale, soggetto a restituzione alla riconsegna dei DPI, si verrebbe a determinare, sia pure temporaneamente, un sacrificio finanziario a carico della lavoratrice e del lavoratore. Inoltre, il prevedere eventualmente detto deposito a solo carico dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato potrebbe porre altri ordini di problemi; infatti, l'art. 25, c.1, del D.Lgs. n.81/2015, stabilisce che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”. Da qui, quindi, la possibile violazione dell'importante principio di non discriminazione in quanto, su questo fronte, sembra che si vada a realizzare un trattamento difforme tra lavoratori occupati a tempo indeterminato e quelli occupati a tempo determinato. Naturalmente ciò non toglie, invece, che all'interno del regolamento aziendale sulla consegna e gestione dei DPI, possa essere prevista una norma che, in caso di perdita o danneggiamento o distruzione indipendente dall'attività lavorativa, preveda il risarcimento del danno a favore del datore di lavoro.

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