L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Diritti d'immagine dilettante

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una società dilettantistica ha stipulato un contratto di concessione dei diritti di sfruttamento d'immagine per un calciatore dilettante. Considerato che lo stesso non possiede partita Iva ed il suo compenso come sportivo dilettante è tassato tra i redditi diversi ai sensi degli artt. 67-69 del Tuir si chiede quale sia l'assoggettamento corretto e la relativa tassazione da applicare

La normativa tributaria applicabile ai compensi degli sportivi dilettanti è contenuta nell'articolo 67, co. 1, lett. m), del DPR 917/86 (TUIR), il quale prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti da sportivi dilettanti siano da considerarsi “redditi diversi“. Lo sfruttamento economico del diritto di immagine è regolato dalla legge 633/1941 (diritti connessi al diritto d'autore). Di solito l'utilizzo della immagine dello sportivo dilettante viene previsto in apposita clausola dell'accordo di collaborazione sportiva contenente la esplicita previsione, a favore della associazione, del diritto allo sfruttamento economico dell'immagine del calciatore. In tal caso il reddito proveniente dallo sfruttamento dell'immagine è riconducibile (principio di onnicomprensività) al rapporto di lavoro che intercorre tra il calciatore e la associazione sportiva e quindi riconducibile ai redditi diversi.

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