Diritti d'immagine dilettante
La normativa tributaria applicabile ai compensi degli sportivi dilettanti è contenuta nell'articolo 67, co. 1, lett. m), del DPR 917/86 (TUIR), il quale prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti da sportivi dilettanti siano da considerarsi “redditi diversi“. Lo sfruttamento economico del diritto di immagine è regolato dalla legge 633/1941 (diritti connessi al diritto d'autore). Di solito l'utilizzo della immagine dello sportivo dilettante viene previsto in apposita clausola dell'accordo di collaborazione sportiva contenente la esplicita previsione, a favore della associazione, del diritto allo sfruttamento economico dell'immagine del calciatore. In tal caso il reddito proveniente dallo sfruttamento dell'immagine è riconducibile (principio di onnicomprensività) al rapporto di lavoro che intercorre tra il calciatore e la associazione sportiva e quindi riconducibile ai redditi diversi.