L'esperto rispondeRapporti di lavoro

PDR Detassato convertito in welfare

di Alessandro Necchio

La domanda

Siamo a chiedere alcuni chiarimenti circa la normativa fiscale relativa ai contributi versati alla previdenza complementare, in presenza di welfare aziendale in sostituzione al premio di risultato detassato, con accordo depositato in ITL. Il dipendente sceglie di versare 25.000 € al fondo di previdenza complementare, è necessario considerare il limite massimo di deducibilità di € 8.164 (€ 5.164 € 3.000 premio) o tale importo risulta totalmente esente?

La legge n. 208/2015 e ss.mm.ii. ha normato l'applicazione dell'imposta sostitutiva dei premi di produttività in forza di contratto aziendale e la relativa possibilità, in capo al dipendente, di sostituire l'erogazione monetaria con beni e servizi di welfare. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è una possibilità prevista su somme da erogare entro il limite massimo di 3.000 € annui (4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) e per i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente nell'anno precedente quello di percezione delle somme agevolate non superiore ad € 80.000,00, pertanto l'imposta sostitutiva pari al 10% si potrà applicare entro il tetto massimo sopra richiamato ed eventuali importi eccedenti il limite di € 3.000,00 (o € 4.000,00) dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria. La conversione in welfare del premio di risultato è una possibilità prevista dall' art.184 e 184-bis della legge n. 208/2015. Tale disposizione individua nella parte di premio che sconta l'aliquota agevolata la possibilità di conversione in welfare, pertanto l'importo massimo che in questo caso può essere destinato a forme di previdenza complementare è pari ad € 3.000 (4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). La parte eccedente del premio, in questo caso € 22.000,00, può essere destinato a previdenza complementare ma dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria. Rispetto poi al limite massimo di deducibilità, come riportato nella circolare 5/E del 2018 dell' Agenzia delle Entrate (par. 2.2), è pari ad € 8.164,57 ( € 3.000 + € 5.164,57 art. 8 comma 4 D.Lgs 252/2005 ed art. 184-bis Legge 208/2015).

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