L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Disabili - data di computo dell'organico aziendale

di Gianfranco Nobis

La domanda

Un'azienda al 31/12/2021 aveva in forza 25 dipendenti. Ipotizzando che al mese di 04/2022 l'organico passi da 25 a 40 dipendenti. Da quando l'azienda è tenuta all'inserimento del 2° disabile? Entro 60 giorni dall'assunzione del 36° oppure da 01/2024 dopo la presentazione del prospetto informativo disabili? Analogamente se entro il 2023 dovesse arrivare alla dimensione di 240 lavoratori da quando è tenuta al rispetto della riserva nella misura del 7% dei lavoratori occupati? Entro 60 giorni dall'assunzione del 51° dipendente con ricalcolo ad ogni successiva assunzione nel corso del 2023 oppure da 01/2024 dopo la presentazione del prospetto informativo disabili calcolando il 7% sul totale dell'organico denunciato al 31/12/2023?

In merito alla determinazione del momento in cui sia necessario effettuare una o più assunzioni obbligatorie ai fini del rispetto della quota di riserva prevista dall'articolo 3 della Legge n.68/1999 occorre prendere a riferimento quanto previsto dall'articolo 9 della menzionata Legge. In particolare, come noto, il comma 6 stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese sono tenute all'invio del prospetto informativo disabili, dal quale, in base alle informazioni dell'organico aziendale, emerga la quota di riserva da coprire con assunzioni provenienti dal collocamento mirato. La norma, con il secondo periodo del medesimo comma definisce che “Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto”. A tal riguardo occorre rilevare che il Ministero del Lavoro si è più volte espresso confermando una sostanziale assenza di obbligo di invio del prospetto in tutti i casi in cui, dalle fluttuazioni dell'organico dell'anno precedente, non si determini una variazione in merito alla copertura della quota di riserva. Dalla lettura della norma unitamente alle indicazioni Ministeriali, emerge tuttavia un contrapposto obbligo di invio del prospetto informativo in tutti i casi in cui, in assenza di specifica convenzione, si verifichino variazioni dell'organico tali da determinare scoperture nella quota di riserva. Il medesimo articolo 9 della Legge 68/1999 dispone infatti che la richiesta di assunzione debba essere effettuata ai competenti servizi per il lavoro entro il termine di 60 giorni dal momento in cui scatti l'obblio di assunzione del lavoratore disabile e che a tal fine la richiesta si intende effettuata anche con l'invio del prospetto informativo. Rispetto al quesito posto si ritiene quindi che nel caso di passaggio di organico da 25 a 40 dipendenti nel mese di aprile 2022, in assenza di convenzioni ed in presenza di una scopertura, sia necessario inviare il nuovo prospetto informativo e procedere con la copertura della quota entro i 60 giorni successivi. Analogamente, in caso di passaggio nel corso dell'anno 2023 a 240 lavoratori, la verifica della copertura della quota di riserva andrà effettuata in linea con la crescita dell'organico e nel caso in cui si verifichi una scopertura, si consiglia di procedere all'invio di un nuovo prospetto informativo, effettuando l'assunzione nei 60 giorni seguenti.

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