Fine esonero 100% donne e under 36
Gli incentivi per l'assunzione di lavoratori con un'età fino a 30 anni stabilito dall'art. 1, co. 100 – 108, L. n. 205/2017 e per l'assunzione di donne disoccupate/svantaggiate dall'art. 4, co. da 9 a 11 della Legge 92/2012 sono strutturali e, dunque, non legato a una scadenza. Invece, la disciplina sull'esonero maggiorato dall'art. 1, co. 10 – 16, L. n. 178/2020 è limitato al periodo 2021 – 2022 e legato all'autorizzazione da parte della Commissione UE. Quest'ultima ha autorizzato l'applicazione dell'esonero solamente fino al 30.06.2022. Dunque, per le assunzioni che hanno i requisiti per il beneficio maggiorato ed effettuate entro la data del 30 giugno 2022 si potrà fruire della relativa agevolazione. Qualora la conversione del rapporto a tempo determinato avvenga dopo tale data, si ritiene applicabile la riduzione ordinaria (al 50 per cento) prevista dalla L. n. 92/2012.
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