Riassunzione a termine con mansioni differenti
Con riguardo al “rinnovo” del contratto a termine, l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che: a) il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1: in caso di violazione, esso si trasforma a tempo indeterminato; b) i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1; c) con l'eccezione delle attività stagionali, se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, o 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo si trasforma a tempo indeterminato. Come si vede, a differenza di quanto vale per il computo della durata massima di tutti i rapporti a termine, nessuna deroga è prevista nel caso di variazione delle mansioni; va quindi applicato lo stop and go nella (più favorevole) misura prevista dal contratto collettivo.