Agevolazioni

Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati con fruizione del trattamento Aspi

di Cristian Valsiglio

Il beneficio introdotto dall'art. 7, co. 5, lett. b) D.L. 76/2013 (L. 99/2013) compete in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori con diritto all'ASPI e percettori del relativo trattamento e consiste nel 50% del trattamento ASPI che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora avesse mantenuto lo stato di disoccupazione.
L'agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata; pertanto ove al lavoratore non spettasse l'intera retribuzione del mese di riferimento (ad es. a causa di una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro), l'importo mensile dell'incentivo dovrà essere rideterminato. Per prassi, collegata alla L. 223/1991, sono ritenute retribuite, e quindi danno diritto all'incentivo, le giornate in cui vi sia stata una retribuzione ridotta (settimane INPS "2", es. malattia con integrazione o congedo obbligatorio 80% con integrazione).
In merito alla durata dell'agevolazione, ricordando che il godimento dell'ASPI spetta in presenza di due anni di anzianità contributiva di cui 52 settimane nell'ultimo anno, l'INPS (circ. INPS 142/2012) ha precisato che le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni. Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
• 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
• 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
• 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
• 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
• 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni,
• 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:
a.per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASPI che mini-ASPI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
b.per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASPI che mini-ASPI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione".
Come previsto dalla Circolare INPS 29 gennaio 2014, n. 12 l' importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASPI e Mini-ASPI, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.165,58. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge 92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, è pari, per il 2014, ad euro 1.192,98.
L'importo dell'ASPI, pertanto, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge 92/2012 è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia pari o superiore a euro 1.192,98 (importo lordo annualmente rivalutato); se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto percepito e euro 1.192,98, senza superare l'importo integrativo massimo mensile, per il 2014, pari a euro 1.165,58.

L'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo la circolare in commento ritiene cumulabile l'agevolazione di cui alla L. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, ovvero quella di cui all'articolo 4, commi 8 - 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il beneficio invece non è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 1 del D.L. 76/2013 volto a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani (considerato aiuti di tipo finanziario).
L'INPS, ai fini della fruizione dell'agevolazione, espone le seguenti indicazioni operative:
I datori di lavoro dovranno trasmettere, tramite cassetto previdenziale, alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla circolare INPS e la dichiarazione sugli aiuti de minimis (secondo le nuove regole indicate tramite la Circolare INPS n. 102 del 3.9.2014 e nell'allegato 1 della predetta circolare).

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