L’art. 51, c. 4, lettera a), del TUIR, disciplina il regime tributario applicabile agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, riformulato peraltro di recente dall’art. 1, c. 632, L. 160/2019, avente effetti per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020. Il regime tributario riservato alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti prevede una determinazione del “valore normale” del fringe benefit di tipo convenzionale (v. Ministero delle Finanze, circ. 326/1997 - par. 2.3). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte osservato che il comma 4, lettera a), nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ’’valore normale’’, fissa un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (v. circolare Agenzia delle Entrate, circ. 326/1997, paragrafi 2.3.2 e 2.3.2.1). (a cura di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi)