Cristian Valsiglio

La domanda

Buongiorno, vorrei porle il seguente quesito con riferimento all'incremento occupazionale al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento dell'agevolazione: come vanno conteggiati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro per dimissioni nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato? es. contratto a tempo det. in scadenza il 31/12/2014, il dipendente si dimette in data 31/03/2014, come viene effettuato il calcolo ai fini della determinazione dell'Ula?

Il calcolo delle ULA ai fini della definizione dell'incremento occupazionale utile per il diritto alle agevolazioni contributive deve essere affrontato secondo le regole INPS.In particolare, seppur con alcune differenze, sia le assunzioni di giovani previste dal D.L. 76/2013 sia l’assunzione di donne o disoccupati ai sensi della L. 92/2012 richiedono necessariamente la presenza di un incremento dell’occupazione netto. Il metodo di calcolo delle Ula (Unità Lavorative Annue) è definito dal Reg. Ue 800/2008. A tale riguardo l’INPS, con circolari 131/2013 e 111/2013, afferma che tale verifica dovrà essere effettuata comparando la forza occupazionale in ULA dell’anno precedente l’assunzione con la forza occupazionale determinata, sempre in ULA, relativa ai 12 mesi successivi. In alcuni casi tale verifica dovrà essere effettuata solo al momento dell’assunzione (v. agevolazioni ex L. 92/2012) altre volte dovrà, invece, essere effettuata mese per mese (v. agevolazioni D.L. 76/2013). Nella circolare INPS 111/2013, ed in particolare negli allegati, è stato dedicato ampio spazio ad esempi di calcolo delle ULA. La metodologia prospettata dall’Istituto identifica le seguenti principali regole di definizione delle ULA:
- un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
- gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
- i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito; - si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l'assunzione, con il valore in ULA del giorno dell'assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all'assunzione; deve essere prestata particolare attenzione, tra l'altro: a) alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell'assunzione; b) alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l'assunzione del lavoratore portatore dell'incentivo:
- il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
- i lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori non si considerano. In riferimento all’oggetto del quesito l’INPS afferma che:
• un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
•Un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo dodici mesi dal giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
•Deve trattarsi di forza stimata sulla base della situazione al momento dell'assunzione; in linea generale non rileva la situazione effettivamente verificatasi nell'anno successivo all'assunzione (il lavoratore di cui alla lettera A) vale 12/12, anche se dopo tre mesi sia stato licenziato). Per tali considerazioni, secondo l’orientamento dell’Istituto, si deve ritenere che utilizzando al momento dell’assunzione una mera forza stimata ma statica il contratto a termine di cui al quesito valga 1 Ula anche se poi si dimette il 31.3.2014. La predetta posizione dell’INPS, anche se favorevole al caso concreto, sembra comunque criticabile in virtù della decisione della Corte di Giustizia, sentenza 2.4.2009, n. C-415/07. Infatti il calcolo corretto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale europeo, sarebbe invece quello volto ad analizzare una forza occupazionale dei 12 mesi successivi in via presuntiva verificando solo a posteriori il diritto reale all’agevolazione, eventualmente richiedendo il beneficio fruibile dal datore di lavoro solo successivamente. In quest’ultimo caso, nell’interpretazione europea orientata ma contraria a quanto indicato dall’INPS, il nostro contratto a termine cessato il 31.3.2014 varrà 3/12 di ULA.

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