L'esperto rispondeAgevolazioni

Fruizione contribuzione agevolata apprendisti

di Imbriaci Silvano

La domanda

Nel caso in cui un'azienda fino a 9 dipendenti non in regola con il durc assuma un apprendista, potrebbe usufruire nei primi due anni di formazione della contribuzione agevolata/specifica invece di quella ordinaria del 10% a carico del datore di lavoro?

In caso di assunzione di giovani con contratto di apprendistato, i datori di lavoro devono versare all’INPS una contribuzione nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Trattandosi, tra l’altro, di una contribuzione normativamente disciplinata in via generale per la categoria degli apprendisti, in altre parole di aliquota generale ridotta per legge, non viene considerata quale agevolazione; questo comporta che, in via ordinaria, non si applicano le regole fissate dai commi 1175 e 1176 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (possesso del DURC regolare per l’accesso alle agevolazioni contributive). Discorso diverso deve essere fatto per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove: la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo (dal 1 gennaio 2017 non esiste più lo sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni per le aziende fino a 9 dipendenti che assumono giovani con contratto di apprendistato professionalizzante). Si ritiene infatti che tale disciplina non dia luogo ad un regime di sottocontribuzione, bensì ad una vera e propria agevolazione contributiva specifica e non generalizzata, come tale attratta dalla disciplina generale in materia di condizioni per l’accesso agli sgravi e benefici contributivi (tra cui il possesso di DURC regolare). In materia, una recente sentenza della Cassazione (n. 6428/2018) in punto di rispetto della retribuzione minima imponibile, sembra confermare questa impostazione, avendo nettamente distinto la disciplina del sistema di regolamentazione dell’apprendistato dai requisiti normativi e contributivi richiesti per l’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.

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