Agevolazioni

Entrate dall’ex datore di lavoro oltre il 50% «bloccano» il forfettario

di Giorgio Gavelli

L’agente di commercio, con attività avviata dal 2018 e con provvigioni 2018 maturate prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, può rientrare nel 2019 nel regime forfettario (in presenza degli altri requisiti di legge), mantenendo tale regime anche nel 2020 qualora le provvigioni realizzate verso l’«ex datore» – ovvero soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili – non superino il 50% del totale. Con la risposta a interpello 134/2019 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate ritorna sui requisiti di accesso (e di permanenza) nel regime forfettario, dopo i chiarimenti forniti dalla circolare 9/E/2019.

La causa ostativa

La risposta riguarda la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (e modificata in sede di conversione del Dl 135/2018) allo scopo di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.

La norma prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La riconducibilità

La circolare 9/E/2019 – oltre a definire quali siano i rapporti riconducibili (a questi fini) a quelli di lavoro – ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, non è sufficiente che l’«ex datore» costituisca il principale cliente del soggetto forfettario (ad esempio con un fatturato pari al 40% del totale, quando tutti gli altri clienti sono inferiori), ma occorre che i ricavi o i compensi percepiti nell’anno da quest’ultimo siano in ogni caso superiori al 50 per cento.

Sono da qualificarsi «soggetti direttamente o indirettamente riconducibili» ai datori di lavoro, i soggetti controllanti, controllati e collegati a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, considerando quali persone interposte i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del Tuir.

La presenza della causa ostativa va valutata anno per anno a partire dal 2019 e ha effetto sul regime applicato l’anno successivo. Ecco perché, nel caso esaminato dalla risposta all’interpello, il superamento del limite nel 2018 non ha effetto sul 2019, mentre per verificare se l’agente di commercio può permanere nel forfait anche nel 2020 occorre determinare l’incidenza, sul totale provvigionale del 2019, degli importi incassati da chi, retrocedendo sino al 2018, andava qualificato come «datore di lavoro». Da notare che la norma non impedisce (di per sé e fatte salve considerazioni di natura diversa) una contemporaneità tra presenza di un datore di lavoro e di un’attività in regime forfettario svolta anche nei confronti di quest’ultimo (o soggetto riconducibile). Ciò che determina la fuoriuscita dal regime è la prevalenza degli incassi verso questi soggetti.

interpello 134/2019

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