Agevolazioni

All’incasso lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Alla cassa lo sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno stipulato un contratto di solidarietà (CdS) difensivo nel 2018 (entro il 30 novembre), nonché per quelle che lo abbiano avuto in corso nella seconda metà dell'anno precedente (luglio – dicembre 2017).
Le modalità di recupero del beneficio sono state illustrate dall'Inps nella circolare 133/2019 diffusa ieri.

Possono all'accedere all'incentivo le aziende che sono state ammesse alla misura dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del ministero del Lavoro con apposito provvedimento autorizzativo.

La facilitazione consiste in uno sgravio del 35% sui contributi a carico dovuti dalla aziende sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i quali – nel CdS accompagnato dall'intervento straordinario di integrazione salariale (Cigs) - sia stata pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento. Il beneficio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà difensivo, fino a un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Ricordiamo che l'agevolazione contributiva, per la cui copertura - a far tempo dal 2017- sono stanziati 30 milioni di euro annui, può riguardare sia i CdS stipulati in vigenza della vecchia disciplina (legge 863/1984), antecedente alla riforma operata dal Dlgs 148/2015, che quelli successivi all'entrata in vigore di quest’ultimo.

Alla circolare l'Inps allega un elenco contenente un primo gruppo di aziende ammesse all'incentivo e rende noto che, in un secondo momento, comunicherà gli estremi delle altre imprese, autorizzate allo sgravio dal ministero del Lavoro, che potranno accedere al beneficio.

Il recupero delle somme spettanti – che trova il tetto massimo nel provvedimento di autorizzazione ministeriale – avviene tramite il consolidato sistema del conguaglio contributivo, secondo le istruzioni contenute nel documento in commento.

L'Inps ricorda che lo sgravio connesso ai Cds è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento. La facilitazione, quindi, non potrà riguardare lavoratori per i quali l'impresa fruisce di altre agevolazioni di tipo contributivo; stante il preciso riferimento si ritiene, invece, possibile la cumulabilità con eventuali misure di tipo economico (per esempio incentivo destinatari Naspi).

L'ammissione allo sgravio postula la regolarità contributiva delle aziende nonché il rispetto, da parte delle stesse, delle norme in materia di lavoro.

Come già in occasione di altre misure incentivanti, l'istituto di previdenza fa presente che sono escluse dallo sgravio alcune contribuzioni quali:
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir (articolo 1, comma 29, della legge 190/2014, per il relativo periodo di operatività);
il contributo (0,30%) previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (devolvibile ai fondi interprofessionali per la formazione continua);
i contributi di solidarietà regolati dalle leggi 166/1991 e 182/1997 (lavoratori dello spettacolo).

Il recupero delle somme spettanti potrà essere effettuato dalle aziende entro il 17 febbraio 2020 (termine di pagamento dei contributi riferiti a gennaio 2020).

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