Agevolazioni

Aiuti de minimis, dal 1° luglio 2020 solo previa visura preventiva sul Registro nazionale

di Antonio Carlo Scacco

Previsto dalla legge europea 234/2012, il Registro nazionale degli aiuti di Stato è una banca dati istituita presso il ministero dello Sviluppo economico che raccoglie le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e agli aiuti Sieg (gli aiuti de minimis concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale). Lo scopo è garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.

L'Inps, con circolare 20 dicembre 2019, numero 157, illustra le modalità operative mediante le quali l'istituto stesso adempie agli obblighi di consultazione e registrazione delle misure agevolative previsti dal registro. Ad esempio per quanto concerne la verifica ai fini della concessione di aiuti nell'ambito del de minimis, è prevista la preventiva consultazione da parte dell'istituto tramite il codice fiscale del beneficiario.

La visura (visura aiuti de minimis) individua gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis Sieg concessi al soggetto richiedente nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso a livello di impresa unica. La visura comprende anche gli aiuti de minimis concessi nei settori agricoltura e pesca. In esito positivo, ossia verificato il rispetto delle soglie di aiuto massimo previsto nel triennio, viene rilasciato un apposito codice denominato "RNA – COR" che consente la concessione della misura e la sua successiva registrazione sul Registro nazionale aiuti.

Il limite è pari a 200.000 euro fruibili dall'impresa nell'arco del triennio (si fa riferimento all'anno finanziario, ossia all'anno utilizzabile a scopi fiscali, e non all'anno solare, tenendo presente che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione), ridotto a 100.00 euro nel triennio per le imprese che esercitano attività di trasporto su strada per conto terzi.

Limiti particolari vigono per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. La circolare ribadisce che, dal 1° luglio 2020, la verifica circa il rispetto del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis Sieg avverrà in via esclusiva attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data, in aggiunta alla verifica condotta dall'istituto, il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà in ogni caso continuare a produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis Sieg concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Da notare che la stessa impresa sarà in grado di verificare preliminarmente alla richiesta dell'aiuto se l'importo, cumulato agli altri eventualmente già fruiti, rientri o meno nella soglia massima concedibile. Ciò sarà possibile grazie alla istituzione di una apposizione sezione "Trasparenza" del Registro consultabile nel sito www.rna.gov.it. Accedendo all'area "aiuti individuali" il richiedente potrà, con il solo codice fiscale, visualizzare tutte le agevolazioni concesse allo stesso a titolo di impresa unica.

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