Agevolazioni

Piano impresa 4.0, agevolazioni alle Pmi per programmi di investimento innovativi

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 297 del 19 dicembre 2019 il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 del Mise che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

Il testo dispone di 3 allegati cosi organizzati:
• allegato 1 - elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa;
• allegato 2 - soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare;
• allegato 3 - attività economiche ammissibili e i criteri di valutazione delle domande di agevolazione.

L'articolo 3 del decreto distribuisce le risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 265.000.000,00 di euro a valere sull'asse III, azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr. Prevista l'apertura di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a 132.500.000,00 euro. Nello specifico, una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai programmi disposti da micro e piccole imprese.

Destinatari dell'agevolazione sono tutte le Pmi regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, che rispettano i requisiti previsti dal decreto all'articolo 4, comma 1, e che attuano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica del soggetto proponente.

Oltre alle Pmi, possono beneficiare delle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, numero 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata, e soggetti giuridici fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che aderiscono a un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter.

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1 e favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2.

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle 2 seguenti aree di attività economiche: attività manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al comma 4; attività di servizi alle imprese.
Non sono tuttavia ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché' della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di investimento devono essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente.

Le spese ammissibili devono obbligatoriamente essere non inferiori complessivamente a 400.000,00 euro e non superiori a 3.000.000,00 euro. Le somme (articolo 6) sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano».

Le agevolazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 7, sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, (articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123 - si veda articolo 8 del Dm 30 ottobre 2019 per i dettagli) e nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, in base all'articolo 14 del regolamento Gber, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75%, ripartita così:
a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40 per cento;
b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50 per cento.

L'erogazione è curata dell'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, a eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita a un importo inferiore, come disposto negli articoli 9 e 10.

Il ministero può infine effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. In caso di variazione al programma d'investimento, il ministero deve ricevere comunicazione circa eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività e può disporre revoche alle agevolazioni.

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