Agevolazioni

Da gennaio 2020 si riduce lo sgravio contributivo per le imprese della pesca

di Paolo Rossi

L’Inps comunica la riduzione, prevista dalla legge di bilancio 2020, dello sgravio contributivo per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari e fornisce indicazioni in merito alle operazioni di conguaglio che riguardano le imprese interessate

L’Inps, alla luce delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, si pronuncia sullo sgravio contributivo percentuale di cui possono beneficiare le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Su tale misura è intervenuto l'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riducendone la misura.

L'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nella misura del 70%. Sul punto, l'Istituto si è pronunciato con la circolare n. 120/2002 e con il messaggio n. 771 del 20 febbraio 2018.

La misura dello sgravio è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi, dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07%.
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con la Legge di Bilancio 2020, in base alla quale a decorrere dall'anno 2020, i benefici sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.

Tanto premesso, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32%.

Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice "R830" presente nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

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